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Roma, 27 maggio 2016

 

Circolare n. 95/2016

 

Oggetto: Previdenza – Ammortizzatori sociali – Proroga della CIGS per cessazione di attività – D.M. 25.3.2016, su G.U. n. 120 del 24.5.2016.

 

Come è noto, l’ultima riforma degli ammortizzatori sociali (d.lgvo n. 148/2015) ha posto un freno all’utilizzo della CIGS (cassa integrazione straordinaria) da parte delle aziende quando non ricorrono prospettive di ripresa. Da quest’anno, infatti, le aziende non possono più ricorrere alla cassa nei casi di cessazione dell’attività produttiva. Peraltro lo stesso decreto ha previsto, in via transitoria per il triennio 2016-2018 e nei limiti di spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno, la possibilità di concedere deroghe a tale divieto in presenza di determinate condizioni; la proroga della CIGS potrà essere concessa per un massimo di 12, 9 e 6 mesi, rispettivamente, per cessazioni intervenute nel 2016, 2017 e 2018.

 

Il Ministero del Lavoro ha subordinato la concessione della proroga alla ricorrenza delle quattro seguenti condizioni che devono verificarsi congiuntamente:

 

·  il trattamento di CIGS deve essere stato inizialmente autorizzato su presentazione di un programma di crisi aziendale al cui esito, vista la criticità della situazione, l’azienda decida di cessare l’attività e di cederla;

 

·  l’azienda deve stipulare uno specifico accordo con il Ministero del Lavoro e con il Ministero dello Sviluppo economico nel quale devono essere documentate le prospettive di rapida cessione e di continuazione dell’attività da parte dell’azienda subentrante; nell’accordo dovrà inoltre essere indicato l’onere finanziario necessario a coprire l’intervento di CIGS;

 

·  l’azienda deve presentare un piano di sospensioni dei lavoratori coinvolti;

 

·  l’azienda deve presentare un piano per il riassorbimento occupazionale in capo al cessionario da effettuarsi d’intesa col subentrante nell’ambito della procedura per il trasferimento d’azienda prevista dall’art. 47 della legge n. 428/1990.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 163/2015

Responsabile di Area

Allegato uno

 

Lc/lc

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G.U. n. 120 del 24.5.2016

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 25 marzo 2016 

Definizione dei criteri per l'accesso  ad  un  ulteriore  periodo  di

integrazione salariale straordinaria da concedersi qualora, all'esito

di un programma  di  crisi  aziendale,  l'impresa  cessi  l'attivita'

produttiva  e  proponga  concrete  prospettive  di  rapida   cessione

dell'azienda stessa e il conseguente  riassorbimento  del  personale.

 

                       IL MINISTRO DEL LAVORO

                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

                           di concerto con

 

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

                           E DELLE FINANZE

 

  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  148,  recante

"Disposizioni  per  il  riordino  della  normativa  in   materia   di

ammortizzatori  sociali,  in  costanza  di  rapporto  di  lavoro,  in

attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

  Visto, in particolare, l'art. 21, comma 4, del decreto  legislativo

n. 148 del 2015, il quale dispone che «In  deroga  agli  articoli  4,

comma 1, e 22, comma 2, entro il limite di spesa  di  50  milioni  di

euro  per  ciascuno  degli  anni  2016,  2017  e  2018,  puo'  essere

autorizzato, sino a un limite massimo rispettivamente di dodici, nove

e sei  mesi  e  previo  accordo  stipulato  in  sede  governativa  al

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del

Ministero  dello  sviluppo  economico,  un  ulteriore  intervento  di

integrazione salariale straordinaria qualora all'esito del  programma

di crisi aziendale di cui al comma  3,  l'impresa  cessi  l'attivita'

produttiva e  sussistano  concrete  prospettive  di  rapida  cessione

dell'azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale. A  tal

fine il Fondo sociale per occupazione e formazione, di  cui  all'art.

18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  e'

incrementato dell'importo di cui al primo periodo per ciascuno  degli

anni 2016, 2017 e 2018. Al fine del monitoraggio della relativa spesa

gli accordi di cui al primo periodo del presente comma sono trasmessi

al Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del  Ministro

del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro

dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottare   entro   60   giorni

dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i  criteri

per l'applicazione del presente comma»;

  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

  Considerato che l'art. 21, comma 4, del decreto legislativo n.  148

del 2015 e' finalizzato ad agevolare la gestione delle  crisi  e  dei

processi di riorganizzazione aziendale  attraverso  la  conservazione

del  patrimonio  delle   competenze   professionali   acquisite   dai

lavoratori, cosi'  da  evitare  rilevanti  ricadute  occupazionali  e

favorire lo sviluppo economico territoriale;

  Considerato, altresi', che ai sensi  dell'art.  21,  comma  4,  del

decreto legislativo n. 148 del 2015 qualora all'esito di un programma

di  crisi  aziendale  l'impresa  cessi  l'attivita'  e  si  ravvisino

prospettive  di  cessione  dell'impresa  sia  opportuno  favorire  la

salvaguardia dei livelli occupazionali dell'impresa medesima;

  Ritenuta la necessita' di individuare i criteri per autorizzare  un

ulteriore intervento di integrazione salariale per un limite  massimo

di dodici mesi nell'anno 2016, nove mesi nell'anno 2017  e  sei  mesi

nell'anno 2018, in deroga ai termini di cui all'art. 4,  comma  1,  e

all'art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015;  

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1

                  Oggetto e ambito di applicazione

  1. Il trattamento  di  integrazione  salariale  straordinaria  puo'

essere prorogato,  ai  sensi  dell'art.  21,  comma  4,  del  decreto

legislativo n. 148 del 2015 e  in  deroga  all'art.  4,  comma  1,  e

all'art. 22, comma 2, del medesimo decreto legislativo,  sino  ad  un

limite massimo complessivo  di  dodici  mesi  per  le  cessazioni  di

attivita' intervenute nell'anno 2016, di nove mesi per le  cessazioni

di attivita' intervenute nell'anno 2017 e  di  sei  mesi  per  quelle

intervenute nell'anno 2018, secondo i criteri definiti  dal  presente

decreto.

 

                               Art. 2

                      Criteri di autorizzazione

  1.  La  proroga   del   trattamento   di   integrazione   salariale

straordinaria di  cui  all'art.  1  puo'  essere  autorizzata  quando

ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

    a) il trattamento di  integrazione  salariale  straordinario  sia

stato autorizzato su presentazione di un programma di crisi aziendale

di cui all'art. 21, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015,

al cui esito, per  l'aggravarsi  delle  iniziali  difficolta'  e  per

l'impossibilita'  di  portare  a  termine  il  piano  di  risanamento

originariamente  predisposto,  l'impresa  si  determini   a   cessare

l'attivita' produttiva e, contestualmente, si evidenzino  concrete  e

rapide prospettive di cessione dell'azienda;

    b) sia stipulato specifico accordo presso il Ministero del lavoro

e delle  politiche  sociali  con  la  presenza  del  Ministero  dello

sviluppo economico;

    c)  sia  presentato  un  piano  di  sospensioni  dei   lavoratori

ricollegabili nell'entita' e nei tempi alla cessione aziendale  e  ai

nuovi interventi programmati;

    d) sia presentato un piano per il riassorbimento occupazionale in

capo al cessionario garantito mediante l'espletamento  tra  le  parti

della procedura di cui all'art. 47 della legge 29 dicembre  1990,  n.

428.

 

                               Art. 3

                       Procedimento e domanda

  1. L'impresa che intende cessare l'attivita' ed ottenere la proroga

del trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  deve

stipulare, prima del termine del programma di cui all'art.  2,  comma

1, lettera a), lo specifico accordo governativo di  cui  all'art.  2,

comma  1,  lettera  b),  dando  conto  nello  stesso  delle  concrete

prospettive  di  rapida  cessione  dell'azienda  con   finalita'   di

continuazione  dell'attivita'  ovvero  di  ripresa  della  stessa  ed

esibendo, al fine, idonea documentazione comprovante  l'esistenza  di

prospettive di una rapida cessione.

  2. In sede di accordo il Ministero dello  sviluppo  economico  puo'

confermare la sussistenza di prospettive di rapida cessione indicando

ovvero dichiarando di possedere le proposte da parte di terzi volte a

rilevare  l'azienda  cedente,  anche  con  accordo  di  riservatezza,

specificando  le  azioni  da  intraprendere   ivi   comprese   azioni

programmate per  la  salvaguardia  dei  livelli  occupazionali  e  il

riassorbimento del personale sospeso.

  3. Al fine di cui al comma  2,  prima  della  stipula  dell'accordo

governativo  di  cui  art.  2,  comma  1,  lettera  b),  deve  essere

verificata   la   sostenibilita'   finanziaria   dell'intervento   di

integrazione salariale straordinaria.

  4. In sede di accordo  deve  essere  indicato  l'onere  finanziario

necessario  a  coprire   l'intervento   di   integrazione   salariale

straordinario, preventivamente verificato.

  5. Il Ministero  dello  sviluppo  economico  assicura  un  costante

monitoraggio sul buon esito della cessione aziendale.

  6. A seguito  della  stipula  dell'accordo  governativo,  l'impresa

presenta istanza di integrazione salariale al Ministero del lavoro  e

delle politiche sociali, corredata del programma di cui  all'art.  2,

comma 1, lettere c) e d).

  7. Al fine di garantire, sia la stabilita' del sostegno al  reddito

dei lavoratori coinvolti nell'operazione di cessione di cui al  comma

2, sia la continuita' aziendale, alle  domande  per  l'autorizzazione

del  trattamento  di  integrazione  salariale  straordinaria  non  si

applica il procedimento di cui all'art. 25 del decreto legislativo n.

148 del 2015.

 

                               Art. 4

                           Limite di spesa

  1. Il trattamento  di  integrazione  salariale  straordinario  puo'

essere autorizzato entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

  2. Per le finalita' di cui al presente decreto  il  relativo  onere

finanziario grava sul Fondo sociale per occupazione e formazione,  di

cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre

2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio

2009, n. 2, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli  anni

2016, 2017 e 2018.

 

                               Art. 5

               Monitoraggio delle risorse finanziarie

  1. Ai fini del rispetto del limite di  spesa  di  cui  all'art.  4,

l'Istituto nazionale della previdenza sociale monitora mensilmente  i

flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione  delle  prestazioni

di cui al presente decreto e invia relazioni mensili al Ministero del

lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle

finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

  2. Qualora in sede di accordo, il monitoraggio delle risorse di cui

all'art. 4, effettuato anche in via prospettica e non soltanto  sulla

base delle relazioni mensili di cui al comma  1,  in  relazione  agli

utilizzi che deriverebbero dagli accordi gia' stipulati, tenuto conto

di quanto previsto dall'art. 3, commi 3 e 4,  indichi  che  e'  stato

raggiunto o che  sara'  raggiunto  prima  del  termine  dell'anno  di

riferimento il limite dei 50 milioni di  euro  annui  assegnati,  non

possono piu' essere stipulati accordi di cui all'art. 2.

  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo  e

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 25 marzo 2016

                                              Il Ministro del lavoro 

                                            e delle politiche sociali

                                                       Poletti       

Il Ministro dell'economia

     e delle finanze

          Padoan

 

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2016

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e

politiche sociali, reg.ne prev. n. 1505