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Roma, 27 maggio 2016
Circolare n. 95/2016
Oggetto: Previdenza – Ammortizzatori sociali
– Proroga della CIGS per cessazione di attività –
D.M. 25.3.2016, su G.U. n. 120 del 24.5.2016.
Come è
noto, l’ultima riforma degli ammortizzatori sociali (d.lgvo
n. 148/2015) ha posto un freno all’utilizzo della CIGS
(cassa integrazione straordinaria) da
parte delle aziende quando non ricorrono prospettive di ripresa. Da quest’anno,
infatti, le aziende non possono più ricorrere alla cassa nei casi di cessazione
dell’attività produttiva. Peraltro lo stesso decreto ha previsto, in via
transitoria per il triennio 2016-2018 e nei limiti di spesa di 50 milioni di
euro per ciascun anno, la possibilità di concedere deroghe a tale divieto in
presenza di determinate condizioni; la proroga della CIGS
potrà essere concessa per un massimo di 12, 9 e 6 mesi, rispettivamente, per
cessazioni intervenute nel 2016, 2017 e 2018.
Il
Ministero del Lavoro ha subordinato la concessione della proroga alla
ricorrenza delle quattro seguenti condizioni che devono verificarsi
congiuntamente:
· il trattamento di CIGS deve essere stato inizialmente autorizzato su
presentazione di un programma di crisi aziendale al cui esito, vista la
criticità della situazione, l’azienda decida di cessare l’attività e di cederla;
· l’azienda deve stipulare uno
specifico accordo con il Ministero del Lavoro e con il Ministero dello Sviluppo
economico nel quale devono essere documentate le prospettive di rapida cessione
e di continuazione dell’attività da parte dell’azienda subentrante; nell’accordo
dovrà inoltre essere indicato l’onere finanziario necessario a coprire
l’intervento di CIGS;
· l’azienda deve presentare un
piano di sospensioni dei lavoratori coinvolti;
· l’azienda deve presentare un piano
per il riassorbimento occupazionale in capo al cessionario da effettuarsi
d’intesa col subentrante nell’ambito della procedura per il trasferimento
d’azienda prevista dall’art. 47 della legge n. 428/1990.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 163/2015
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Responsabile di Area |
Allegato uno |
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G.U. n. 120 del 24.5.2016
MINISTERO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 25 marzo 2016
Definizione dei criteri per l'accesso ad un
ulteriore periodo di
integrazione salariale straordinaria da
concedersi qualora, all'esito
di un programma di
crisi aziendale, l'impresa
cessi l'attivita'
produttiva e
proponga concrete prospettive
di rapida cessione
dell'azienda stessa e il conseguente riassorbimento del
personale.
IL
MINISTRO DEL LAVORO
E
DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL
MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto
legislativo 14 settembre
2015, n. 148, recante
"Disposizioni per
il riordino della
normativa in materia
di
ammortizzatori
sociali, in
costanza di rapporto
di lavoro, in
attuazione della legge 10
dicembre 2014, n. 183";
Visto, in particolare,
l'art. 21, comma 4, del decreto legislativo
n. 148 del 2015, il quale dispone che «In deroga
agli articoli 4,
comma 1, e 22, comma
2, entro il limite di spesa di 50
milioni di
euro per ciascuno degli
anni 2016, 2017
e 2018, puo' essere
autorizzato, sino a un
limite massimo rispettivamente di dodici, nove
e sei mesi
e previo accordo
stipulato in sede
governativa al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in
presenza del
Ministero
dello sviluppo
economico, un ulteriore
intervento di
integrazione salariale
straordinaria qualora all'esito del
programma
di crisi
aziendale di cui al comma 3, l'impresa
cessi l'attivita'
produttiva e sussistano
concrete prospettive di
rapida cessione
dell'azienda e di un
conseguente riassorbimento occupazionale. A tal
fine il Fondo
sociale per occupazione e formazione, di
cui all'art.
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e'
incrementato dell'importo
di cui al primo periodo per ciascuno
degli
anni 2016, 2017 e
2018. Al fine del monitoraggio della relativa spesa
gli accordi di cui
al primo periodo del presente comma sono trasmessi
al Ministero
dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro
del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con
il Ministro
dell'economia
e delle finanze, da
adottare entro 60
giorni
dall'entrata in vigore del
presente decreto, sono definiti i
criteri
per l'applicazione
del presente comma»;
Visto l'art. 3 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Considerato che l'art.
21, comma 4, del decreto legislativo n.
148
del 2015 e' finalizzato ad agevolare la gestione delle crisi
e dei
processi di
riorganizzazione aziendale
attraverso la conservazione
del
patrimonio delle
competenze professionali acquisite
dai
lavoratori, cosi' da evitare
rilevanti ricadute occupazionali
e
favorire lo sviluppo
economico territoriale;
Considerato, altresi', che ai sensi dell'art. 21, comma
4, del
decreto legislativo n.
148 del 2015 qualora all'esito di un programma
di crisi aziendale l'impresa
cessi l'attivita' e
si ravvisino
prospettive
di cessione
dell'impresa sia opportuno
favorire la
salvaguardia dei livelli
occupazionali dell'impresa medesima;
Ritenuta la necessita' di individuare i criteri per autorizzare un
ulteriore intervento di
integrazione salariale per un limite
massimo
di dodici mesi
nell'anno 2016, nove mesi nell'anno 2017
e sei mesi
nell'anno 2018, in
deroga ai termini di cui all'art. 4,
comma 1, e
all'art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del
2015;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di
applicazione
1. Il trattamento di
integrazione salariale straordinaria
puo'
essere
prorogato, ai sensi
dell'art. 21, comma
4, del decreto
legislativo n. 148 del
2015 e in deroga
all'art. 4, comma
1, e
all'art. 22, comma 2, del medesimo decreto legislativo, sino
ad un
limite massimo
complessivo di dodici
mesi per le
cessazioni di
attivita' intervenute nell'anno 2016,
di nove mesi per le cessazioni
di attivita' intervenute nell'anno 2017 e di
sei mesi per
quelle
intervenute nell'anno
2018, secondo i criteri definiti
dal presente
decreto.
Art. 2
Criteri di autorizzazione
1. La proroga del
trattamento di integrazione salariale
straordinaria di cui
all'art. 1 puo' essere autorizzata
quando
ricorrano congiuntamente
le seguenti condizioni:
a) il trattamento di integrazione salariale
straordinario sia
stato autorizzato su
presentazione di un programma di crisi aziendale
di cui all'art.
21, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015,
al cui esito,
per l'aggravarsi delle
iniziali difficolta' e per
l'impossibilita' di
portare a termine
il piano di
risanamento
originariamente
predisposto, l'impresa
si determini a
cessare
l'attivita' produttiva e,
contestualmente, si evidenzino
concrete e
rapide prospettive di
cessione dell'azienda;
b) sia stipulato
specifico accordo presso il Ministero del lavoro
e delle politiche
sociali con la
presenza del Ministero
dello
sviluppo economico;
c) sia presentato un
piano di sospensioni
dei lavoratori
ricollegabili nell'entita' e nei tempi alla cessione aziendale e ai
nuovi interventi
programmati;
d) sia presentato un
piano per il riassorbimento occupazionale in
capo al cessionario
garantito mediante l'espletamento
tra le parti
della procedura di
cui all'art. 47 della legge 29 dicembre
1990, n.
428.
Art. 3
Procedimento e domanda
1. L'impresa che intende
cessare l'attivita' ed ottenere la proroga
del trattamento di
integrazione salariale di cui all'art.
1, deve
stipulare, prima del
termine del programma di cui all'art. 2, comma
1, lettera a), lo specifico accordo governativo di cui all'art.
2,
comma 1, lettera b),
dando conto nello
stesso delle concrete
prospettive
di rapida
cessione dell'azienda con finalita' di
continuazione
dell'attivita' ovvero
di ripresa della
stessa ed
esibendo, al fine, idonea
documentazione comprovante
l'esistenza di
prospettive di una rapida
cessione.
2. In sede di accordo il
Ministero dello
sviluppo economico puo'
confermare la sussistenza
di prospettive di rapida cessione indicando
ovvero dichiarando di
possedere le proposte da parte di terzi volte a
rilevare
l'azienda cedente,
anche con accordo
di riservatezza,
specificando
le azioni
da intraprendere ivi
comprese azioni
programmate per la
salvaguardia dei livelli
occupazionali e il
riassorbimento del personale
sospeso.
3. Al fine di cui al comma 2, prima
della stipula dell'accordo
governativo
di cui
art. 2, comma
1, lettera b),
deve essere
verificata la sostenibilita'
finanziaria dell'intervento di
integrazione salariale
straordinaria.
4. In sede di accordo deve essere
indicato l'onere finanziario
necessario a coprire l'intervento di
integrazione salariale
straordinario,
preventivamente verificato.
5. Il Ministero dello
sviluppo economico assicura
un costante
monitoraggio sul buon esito
della cessione aziendale.
6. A seguito della
stipula dell'accordo governativo,
l'impresa
presenta istanza di
integrazione salariale al Ministero del lavoro
e
delle politiche
sociali, corredata del programma di cui
all'art. 2,
comma 1, lettere c)
e d).
7. Al fine di garantire,
sia la stabilita' del sostegno al reddito
dei lavoratori
coinvolti nell'operazione di cessione di cui al
comma
2, sia la continuita' aziendale, alle domande per
l'autorizzazione
del
trattamento di
integrazione salariale straordinaria
non si
applica il
procedimento di cui all'art. 25 del decreto legislativo n.
148 del 2015.
Art. 4
Limite di spesa
1. Il trattamento di
integrazione salariale straordinario
puo'
essere autorizzato
entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018.
2. Per le finalita' di cui al presente decreto il
relativo onere
finanziario grava sul
Fondo sociale per occupazione e formazione,
di
cui all'art. 18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge
29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018.
Art. 5
Monitoraggio delle risorse
finanziarie
1. Ai fini del rispetto
del limite di spesa di
cui all'art. 4,
l'Istituto nazionale della previdenza sociale monitora mensilmente i
flussi di spesa
afferenti all'avvenuta erogazione
delle prestazioni
di cui al
presente decreto e invia relazioni mensili al Ministero del
lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato.
2. Qualora in sede di
accordo, il monitoraggio delle risorse di cui
all'art. 4, effettuato anche in via prospettica e non soltanto sulla
base delle
relazioni mensili di cui al comma
1, in relazione
agli
utilizzi che
deriverebbero dagli accordi gia' stipulati, tenuto
conto
di quanto
previsto dall'art. 3, commi 3 e 4,
indichi che e' stato
raggiunto o che sara' raggiunto
prima del termine
dell'anno di
riferimento il limite dei
50 milioni di euro annui
assegnati, non
possono piu' essere stipulati accordi di cui all'art. 2.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 marzo 2016
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro dell'economia
e
delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2016
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min.
salute e Min. lavoro e
politiche sociali,
reg.ne prev. n. 1505